(massima n. 1)
In tema di responsabilitą da reato degli enti, il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilitą amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l'illecito fu commesso, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell'art. 66 stesso d.lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza.