(massima n. 1)
La violazione dell'art. 192 c.p.p. relativa all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non č consentita nel ricorso per cassazione, in quanto non č prevista a pena di nullitą, inutilizzabilitą, inammissibilitą o decadenza.