(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione personale, la sentenza definitiva di assoluzione, non dipendente da cause estintive, per una delle ipotesi di reato richiamate dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina l'impossibilitą di assumere, ai fini dell'applicazione della misura, il medesimo fatto di reato quale sintomo di pericolositą qualificata del proposto.