(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, il giudice, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. (Nella specie, il ricorrente era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere l'imposta evasa inferiore alla soglia di rilevanza penale).