(massima n. 1)
In tema di prescrizione, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, in mancanza di rinunzia dell'imputato, all'esito del giudizio di primo grado sia stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio che condiziona l'assoluzione alla sussistenza dell'evidenza della prova d'innocenza, ma la regola generale che, in presenza del dubbio sulla penale responsabilitą, impone l'assoluzione dell'imputato.