(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, in caso di reati per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, consente, nei confronti dei soggetti "senza fissa dimora", e a differenza dei soggetti che invece dispongano di un domicilio, solo misure di carattere non custodiale. (Rigetta, Trib. Libertą Firenze, 05/11/2018)