(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, deve intendersi "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., nel caso in cui la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, l'ufficio che ha la materiale disponibilitą degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilitą del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva giudicato nel merito). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Roma, 28/05/2025)