(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari legittima la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., senza necessitą di verifica della sussistenza delle ragioni di cautela di eccezionale rilevanza, salvo che vi sia la prova della lieve entitą del fatto. (Rigetta, Trib. Libertą Palermo, 06/05/2019)