(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l'applicazione dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata. (Rigetta, Trib. Libertà Torino, 28/06/2018)