(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la "regula iuris" sancita dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari č condotto avuto riguardo anche all'esito del dibattimento, alle modalitā del fatto ed agli elementi sopravvenuti da cui possa emergere il pericolo di fuga o di reiterazione criminosa, trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalitā vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertā personale. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Firenze, 21/02/2025)