(massima n. 1)
La presunzione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilitą della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'etą di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, in tal caso, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertą Catanzaro, 17/10/2024)