Cassazione civile Sez. I sentenza n. 336 del 12 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il libretto di risparmio «nominativo pagabile al portatore», al pari di quello «al portatore», č un titolo di credito, in virtł della sua idoneitą alla circolazione, per cui il mero possesso del titolo conferisce al portatore la legittimazione a riscuotere ed individua nello stesso il soggetto nei confronti del quale la banca pub pagare, con effetto liberatorio, la somma disponibile sul libretto. Ne deriva che, qualora il credito del depositante verso la banca sia oggetto di sequestro conservativo, nelle forme del pignoramento presso terzi, il vincolo — che, per essere efficace, va attuato sul titolo di credito, a norma dell'art. 1997 c.c., — riguarda detto credito nella consistenza all'atto della notificazione del provvedimento di sequestro, non gią nella misura sussistente all'instaurazione del contratto di deposito.

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