(massima n. 1)
In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolositą sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. determina la necessitą che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravitą della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attivitą risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Minori Napoli, 08/05/2023)