(massima n. 1)
L'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332, secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile. (Rigetta, Trib. Libertà Minori Napoli, 10/05/2021)