(massima n. 1)
Il limite di tre anni di pena detentiva minima necessario per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha rilievo ostativo automatico anche in corso di esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, purché la questione dell'entità della pena in concreto irrogata dal giudice della cognizione non sia più suscettibile - alla stregua di pertinenti allegazioni il cui onere, nel procedimento cautelare, ricade sull'interessato - di essere rimesso in discussione per effetto della mancata proposizione di impugnazione, nel termine prescritto, da parte del pubblico ministero. (In motivazione la S.C. ha precisato che, in pendenza del termine per impugnare e "a fortiori" nel caso in cui il pubblico ministero abbia svolto impugnazione sulla pena, essendo ancora controversa la questione relativa al trattamento sanzionatorio, la determinazione infratriennale della pena stessa è inidonea a produrre di per sé effetto in favore del condannato con riferimento alla misura cautelare). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Roma, 30/04/2021)