(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, quale regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della sua esecuzione della misura, sicché la custodia in carcere non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Genova, 06/04/2021)