Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23275 del 15 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversitą del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversitą del fatto.

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