(massima n. 1)
Il giudice di legittimità, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell'art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l'imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda. (Fattispecie in cui la Corte, accertata la ricezione dalle parti della requisitoria con la quale il Procuratore generale concludeva per l'ipotesi di lesioni gravissime, ha riqualificato le lesioni patite dalla vittima, determinanti la perdita di un organo, da gravi in gravissime).