Cassazione penale Sez. II sentenza n. 42438 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure coercitive, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alla "subiecta materia" del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sicché non è illegittimo il suo provvedimento che, in mancanza di un'esigenza ma in presenza di altre, ne valorizzi in via autonoma la sussistenza).

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