(massima n. 1)
Il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il delitto di atti persecutori nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun "vulnus" in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione).