Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9528 del 29 settembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pegno di un libretto di deposito bancario, escluso che possa avere per oggetto il libretto in sé e non la somma che da esso risulta, si configura come pegno regolare di credito quando sia costituito a favore di un soggetto diverso dalla banca depositaria, mentre quando sia costituito in favore di quest'ultima si risolve in un pegno irregolare del denaro depositato, denaro che passa automaticamente in proprietà della banca che, perciò è obbligata a restituire il tantundem .

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