(massima n. 1)
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilitą, la decisione con la quale, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., l'imputato, titolare di una posizione di garanzia (nella specie, operatore socio-sanitario), viene condannato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (nella specie, pazienti di un centro di riabilitazione, affetti da disturbi mentali), non soltanto per comportamenti attivi direttamente tenuti, ma anche per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte al comportamento illecito di un coimputato, purché la condotta maltrattante rimanga immutata nei suoi profili soggettivi e oggettivi.