(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, ove sia modificata in fase dibattimentale l'imputazione relativa a uno dei reati in contestazione, riconosce all'imputato la facoltą di richiedere il giudizio abbreviato in relazione al solo reato oggetto della modifica e non anche per gli ulteriori addebiti.