Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 50269 del 22 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli artt. 516 c.p.p. e segg., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il Pubblico ministero interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Effettuare una nuova contestazione č un potere esclusivo del Pubblico ministero, inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietā č prescritta dall'art. 112 Cost.. Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al Pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual č la contestazione della circostanza aggravante, rilevando la tardivitā, č illegittimo. (Annulla senza rinvio la sentenza del TRIBUNALE di SIRACUSA dell' 11/05/2023 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso).

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