(massima n. 1)
L'avanzata etą anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilitą di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento e della loro utilizzazione in giudizio ex art. 512 cod. proc. pen., salvo che, al momento dell'escussione, fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che il dichiarante non sarebbe stato in grado di ripeterle in dibattimento.