Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51434 del 17 ottobre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di porre domande "suggeritive" nell'esame testimoniale non opera riguardo al giudice il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta. (Nel caso di specie, per la S.C., le domande poste dal magistrato non risultano avere inciso sul racconto della minore che è rimasto sempre costante nel nucleo centrale delle accuse).

(massima n. 2)

In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello "per relationem" a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola. La c.d. "doppia conforme" si verifica in particolare quando sono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente richiama la sentenza di primo grado; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove. In tal caso eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza. (Nel caso di specie, per la S.C., si è in presenza di una doppia conforme di merito, per cui le doglianze difensive vanno confrontate con entrambe le sentenze, che devono essere considerate unitariamente anche sotto il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione).

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