(massima n. 1)
La rinnovazione istruttoria in grado di appello, in quanto volta, in conformità alla nozione di istruzione dibattimentale recepita dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., all'assunzione di prove orali, il cui oggetto deve essere ricompreso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen., non può consistere, ove funzionale alla rivalutazione della credibilità dei testimoni escussi in primo grado, nella sola acquisizione di certificati del casellario giudiziario e di sentenze.