(massima n. 1)
La mancata ammissione della testimonianza del minore, possibile e non manifestamente superflua o irrilevante, priva l'imputato dell'effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa, traducendosi in errore di giudizio in merito all'esclusione della prova ed alla mancata rinnovazione in appello. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il sistema processuale contempera adeguatamente le esigenze di tutela dei minori o soggetti diversamente vulnerabili coi diritti di difesa dell'imputato, attraverso la previsione di forme di audizione protetta, tali da garantire una attiva, sia pur mediata, partecipazione di quest'ultimo al contraddittorio).