(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, ai fini della configurabilitą dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolositą dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di un indagato incensurato potesse essere fondato sulla valutazione di pericolositą dell'indagato desumibile da fatti costituenti un mero illecito amministrativo). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Brescia, 19/02/2019)