Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8060 del 31 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale pericolo giustificasse l'adozione della misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività medica nei confronti di un soggetto sospeso dal servizio, rilevando che, per la risalenza dei rapporti corruttivi, per la rete di collegamenti creata e per lo stretto collegamento esistente tra l'attività professionale privata e quella pubblica, il libero esercizio della prima avrebbe potuto favorire la ripresa dei contatti in ambito imprenditoriale, sanitario e accademico e, pertanto, la reiterazione delle condotte criminose). (Rigetta, Trib. Libertà Milano, 01/10/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.