(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, ai fini dell'apprezzamento delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve valutarsi in concreto l'incidenza che gravi e comprovate patologie da cui l'indagato sia affetto, tali da limitarne l'autonomia psico-fisica, possano avere sul pericolo che egli ponga in essere ulteriori condotte delittuose, eventualmente anche con l'ausilio di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della domanda di revoca o in subordine di sostituzione della custodia in carcere, il tribunale dell'appello cautelare si era limitato a considerare le esigenze di cura del soggetto, affetto da mieloma multiplo, ritenendo necessaria la prosecuzione della custodia in una struttura ospedaliera, senza valutare se lo stato di avanzamento della malattia avesse escluso o significativamente attenuato la pericolositą). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Catania, 26/05/2022)