(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l'amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta. (Rigetta, Trib. Libertà Catanzaro, 30/12/2024)