(massima n. 1)
Al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, nè la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, poichè l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Non v'è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e art. 179 c.p.p., comma 1.