(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o di quella pecuniaria con la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, postula l'assenza di opposizione da parte dell'imputato, la cui espressa adesione non é invece necessaria, così come il suo consenso alla determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, fermo il limite inderogabile di otto ore "pro die" imposto dall'art. 54, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice può stabilire, con la sentenza, un numero di ore di lavoro giornaliere superiore a quello originariamente previsto dal decreto opposto, in applicazione del principio di cui all'art. 464, comma 4, cod. proc. pen.).