Cassazione civileSez. Iordinanza n. 18137del 2 luglio 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
La prova dell'assunzione di un'obbligazione fideiussoria incombe su chi ne afferma l'esistenza, in conformitą all'art. 1937 c.c., secondo cui la volontą di prestare fideiussione deve essere espressa.