(massima n. 1)
In tema di decreto penale di condanna, non è applicabile all'opposizione depositata presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la causa di inammissibilità delle impugnazioni di cui al successivo comma 7, lett. c), del d.lgs. citato, ostandovi il principio di tassatività delle stesse, il tenore testuale dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen. e l'equiparabilità dell'opposizione all'atto di impugnazione nei soli casi in cui ciò sia compatibile col "favor oppositionis".