Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28009 del 2 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di opposizione al decreto penale di condanna, l'invio dell'atto di opposizione a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati non costituisce causa di inammissibilità, sempre che l'atto raggiunga comunque il proprio scopo risultando iscritto nel registro delle impugnazioni entro il termine previsto. Il principio di tassatività delle cause di inammissibilità e il favor oppositionis impediscono l'automatica estensione delle discipline tipiche delle impugnazioni all'atto di opposizione al decreto penale di condanna.

(massima n. 2)

L'opposizione a decreto penale di condanna non può essere dichiarata inammissibile per essere stata depositata a un indirizzo PEC diverso da quello previsto dal DGSIA, atteso che l'art. 87-bis, comma 7, lett. c), D.Lgs. n. 150/2022, non è applicabile all'opposizione, che non costituisce un atto di impugnazione in senso stretto. Ne consegue che l'atto è valido se perviene alla cancelleria competente entro i termini, in ossequio al principio del favor oppositionis.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.