(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilitą di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza č limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilitą dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.