(massima n. 1)
In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.