(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, ai fini della operativitā dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto č stato commesso in presenza di una causa di non punibilitā, non č richiesto che questa debba essere provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilitā che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura coercitiva sul presupposto che non fosse emerso con certezza il difetto di imputabilitā dell'indagato, malgrado dagli atti risultasse che era affetto da un grave ed irreversibile "deficit" cognitivo e volitivo). (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Messina, 16/12/2019)