Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43258 del 22 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, č sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilitā sulla responsabilitā dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravitā, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Potenza, 11/12/2017)

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