(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale č sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilitā sulla responsabilitā dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Rigetta, Trib. Libertā Roma, 25/07/2024)