(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravitą di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilitą della responsabilitą dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art.192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2). (Rigetta, Trib. Libertą Caltanissetta, 16/06/2022)