(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, ai fini della operativitą dell'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto č stato commesso in presenza di una causa di non punibilitą, non č richiesto che questa sia provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilitą che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia in carcere sul presupposto che il difetto di imputabilitą dell'indagato non fosse sussistente poiché basato su perizie, risalenti nel tempo, che accertavano esclusivamente l'incapacitą di stare in giudizio del prevenuto in relazione a singoli procedimenti, ma non anche l'incapacitą di intendere e di volere del medesimo). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Napoli, 20/11/2020)