(massima n. 1)
L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità che essi siano apprezzati alla stregua di una "notitia criminis", cui può seguire l'iscrizione di un nuovo procedimento penale e l'adozione, in forza di ulteriori elementi indiziari, di un provvedimento di sequestro probatorio, non operando, nella materia dell'inutilizzabilità, il principio sancito dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, secondo cui il vizio si trasmette agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Brescia, 09/09/2025)