(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. sussiste ed č operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate, anche se indirette, siano pertinenti all'attivitā professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., ancorché non formalizzata in un mandato, e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare applicata nei confronti di un avvocato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo utilizzabili gli esiti delle intercettazioni di conversazioni con un cliente attinenti allo svolgimento del mandato difensivo). (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Catanzaro, 04/03/2021)