(massima n. 1)
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, delle generalitā dell'ausiliario che ha provveduto alla materiale installazione del "captatore informatico" mediante virus trojan non č causa di inutilizzabilitā dei risultati delle attivitā di captazione, non essendo tale ipotesi prevista tra i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico, correlate all'attivitā di intercettazione, possono legittimamente essere svolte da personale civile). (Rigetta, Trib. Libertā Lecce, 17/03/2020)