(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, il giudice delle indagini preliminari non può disporre, ai sensi dell'art.271, comma 3, cod.proc.pen., la distruzione delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in sede di riesame, essendo necessaria una decisione in ordine all'inutilizzabilità adottata nell'ambito del processo di cognizione ed insuscettibile di modifiche. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di rigetto della richiesta di distruzione non è impugnabile con ricorso in cassazione e, pertanto, l'inammissibilità può essere dichiarata "de plano" ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod.proc.pen.). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Trapani, 26/07/2019)