(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, non determina l'inutilizzabilitą degli esiti delle attivitą di captazione, ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., la irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, comma 5, dello stesso codice, e che attiene alla durata complessiva dell'attivitą di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Corte Appello Milano, 05/12/2018)