(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 R.D. n. 267/1942 norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1, c.p.p. e non rientrando, comunque, il reato di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e). L'inammissibilità del ricorso e la mancata articolazione di specifica censura al riguardo non impediscono il rilievo officioso della illegalità della pena accessoria applicata, considerato quanto sul punto statuito dal diritto vivente, ossia che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, pure di quella accessoria, è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nell'ipotesi di ricorso tardivo. (Annulla senza rinvio la sentenza del GIP TRIBUNALE di TORINO 17/03/2023 limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina).